Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Lo scrutinio a turno dei magistrati che abbiano presentato i loro titoli entro il termine stabilito e quello di coloro che ne abbiano fatta domanda entro il termine medesimo a' sensi dei due articoli precedenti, devono essere eseguiti dal Consiglio superiore in una medesima sessione di lavoro.
tolto: Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio a turno, non inviano i lavori nel termine prefisso, pure non perdendo il diritto allo scrutinio in epoca successiva, non possono pretendere di essere scrutinati durante la sessione in corso.
tolto: Prima che siano ultimati tutti gli scrutini indicati nella prima parte del presente articolo non possono essere iniziati nuovi scrutini derivanti da richieste successive.aggiunto: Ordinamento-art. 118 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art118 · fonte del testo
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