Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino a1 terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.
tolto: Questa disposizione non si applica, quando, per il numero dei componenti il collegio o il corpo giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.
tolto: Non possono far parte contemporaneamente come giudici della stessa sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso.aggiunto: Ordinamento-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art19 · fonte del testo
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