[1](R. decreto 9 agosto 1929, n. 1496 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n, 1176).

[2]Coloro che in un concorso a posti di ruolo di professori di Universita' o di istituti superiori di istruzione siano compresi nella terna dei vincitori, sono considerati vincitori di concorso per i Regi Istituti medi d'istruzione per quella materia o gruppo di materie che sara' stabilito dal Comitato esecutivo della sezione seconda del Consiglio superiore della educazione nazionale. Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di gia' insegnanti di ruolo nelle Scuole medie, saranno nominati o saranno ammessi al passaggio di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo di materie, con le norme comuni che regolano le nomine e i passaggi di ruolo degli insegnanti medi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art77 · fonte del testo