[1](Art. 33, commi 3° e 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili. In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli 81 e 93 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, puo' ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione e' presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il Consiglio della Facolta' o Scuola competente, ed e' soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art102 · fonte del testo