[1](Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

[2]Presso le Regie Universita' e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:

  • a)di promuovere e sviluppare l'attivita', scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;
  • b)di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato;
  • c)di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art36 · fonte del testo