[1](Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]La libera docenza puo' essere esercitata presso qualsiasi Universita' o Istituto superiore, ove esista una Facolta' o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e' abilitato ad insegnare.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).

[4]Le norme e le modalita' per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Testo vigente dal 27 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945. 20 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

… insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e' abilitato ad insegnare. tolto: Il libero docente per esercitare il suo insegnamento deve prestare giuramento secondo la formula dell'art. 83 del presente T. U.

aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art123 · fonte del testo