[1](Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977).

[2]Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline: analisi algebrica ed infinitesimale geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva; fisica sperimentale (corso biennale); chimica generale inorganica con elementi di chimica organica; meccanica razionale; disegno di ornato e di architettura (corso biennale). Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle Universita' e degl'Istituti superiori di ingegneria.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art26 · fonte del testo