[1](Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 42, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Non e' consentita alcun'altra sessione di esami.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art164 · fonte del testo