[1](Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione e' incompatibile con quello di aiuto o di assistente.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382)).

Testo vigente dal 1 agosto 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1980

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 1 agosto 1980. 29 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione e' incompatibile con quello di aiuto o di assistente. tolto: Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. 115 i predetti professori possono peraltro essere temporaneamente comandati presso Universita' o Istituti superiori per esercitarvi funzioni di aiuto o assistente

aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art131 · fonte del testo