[1](Art. 2, R. decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590 - Art. 34, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]All'esame di licenza sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso biennale propedeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti gli esami di cui all'art. 26. L'esame predetto consiste in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturita' dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione. La Commissione per l'esame di licenza e' composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o del primo biennio degli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e Torino o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino e dell'Accademia aeronautica di Caserta; gli altri due membri sono designati dal direttore dell'Istituto superiore d'ingegneria della stessa sede o della sede piu' vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art161 · fonte del testo