[1](Art. 59, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro. Sono altresi' determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art174 · fonte del testo