[1](Art. 53, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2162 - Art. 31, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]I rettori e i direttori coadiuvati dai presidi delle Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuita' o regolarita' dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Universita' o Istituto. Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro i locali e stabilimenti dell'Universita' o Istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilita' che sono determinate dal regolamento generale universitario.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art166 · fonte del testo