[1](Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, puo' essere disposta la soppressione di Facolta', Scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di Facolta' o Scuole appartenenti alla stessa Universita'. Il decreto relativo sara' emanato, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterra' le modalita' della soppressione o fusione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art24 · fonte del testo