[1](Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

[2]I Consigli delle Facolta' e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresi' il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare cosi' un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalita' scientifiche e professionali delle Facolta' o Scuole.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art16 · fonte del testo