[1](Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028).

[2]All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori. Le attribuzioni spettanti ai Consigli di Facolta' o Scuola sono demandate al Consiglio dell'Ente promotore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art230 · fonte del testo