[1](Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

[2]Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:

  • a)coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Universita' o in un Istituto d'istruzione superiore;
  • b)gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico;
  • c)gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori. Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalita' di iscrizione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art39 · fonte del testo