Art. 54
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 120 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sovvenzioni per gli impianti termo-elettrici
tolto: Art. 4, legge numero 457/1951. Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potra' accordare una sovvenzione fino a L. 1.500 per ogni Kilowatt, installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila Kilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo il 15 luglio 1951. Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di ridurre il limite di cinquemila Kilowatt sopra indicato. La sovvenzione sara' corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art54 · fonte del testo
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