Art. 52
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 281 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Concessioni di contributi per impianti idrici di produzione elettrica
tolto: Art. 1, legge numero 457/1951. Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 1100 Kilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo il 13 luglio 1951, il Ministero dei lavori pubblici accordera' alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di L. 4.500 per ogni Kilowatt nominale risultante dal decreto di concessione. Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sara' concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto al relativo costo e non superiore a L. 4.500 per ogni Kilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 Kilowatt per gli impianti che, al 15 luglio 1951, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite. Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 Kilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concedera' una sovvenzione annua non superiore a L. 4.500 per Kilowatt di potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sara' determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalita' degli impianti, della entita' delle opere da ricostruire al 15 luglio 1951. In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennita' per danni di guerra. La sovvenzione prevista dal presente articolo sara' corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art52 · fonte del testo
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