Art. 53
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Concessione di contributi per laghi artificiali e serbatoi
tolto: Art. 2, legge numero 457/1951. La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sara' concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque. Della sovvenzione per unita' di potenza nominate sara' tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art53 · fonte del testo
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