Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 242 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Pensione di riversibilita'.
tolto: Art. 11 e 14 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
tolto: La vedova dell'iscritto deceduto dopo 10 anni di servizio utile per la pensione o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima della cessazione del servizio ha diritto ad una pensione di riversibilita'. Non vi ha diritto la vedova quando sia passato in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'eta' di 50 anni e non sia di almeno due anni anteriore alla cessazione del servizio o non sia nata prole, ancorche' postuma, di un matrimonio piu' recente. La vedova perde il diritto a pensione quando passi a seconde nozze. Quando l'iscritto non lasci alla sua morte vedova, o questa sia decaduta dal diritto a pensione o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto a pensione si riversa sugli orfani minorenni legittimi ed equiparati, escluse le figlie coniugate, anche se minorenni. Nel caso in cui un iscritto muoia prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, ma dopo almeno due anni di iscrizione, spetta alla vedova, quando non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o, in mancanza di questa, agli orfani minorenni o maggiorenni inabili in modo assoluto e permanente al momento della morte del padre, una indennita' per una volta tanto pari a 10 dodicesimi della retribuzione percepita nell'ultimo anno di iscrizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art74 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.