Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Misura della pensione dei superstiti.
tolto: Art. 12 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
tolto: La pensione ai superstiti e' stabilita in una aliquota della pensione gia' liquidata, o che sarebbe spettata all'iscritto, e precisamente: se sia superstite soltanto la vedova: 50%; se siano superstiti soltanto i figli aventi diritto: 50% per un figlio; 60% per due; 70% per tre: 80% per quattro o piu'; se sia superstite la vedova con figli: 60% con un solo figlio; 70% con due; 80% con tre o piu'. Venendo a mancare la vedova ed alcuni dei figli aventi diritto a pensione, questa e' soggetta a revisione secondo le aliquote predette ed in relazione al numero dei superstiti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art75 · fonte del testo
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