[1]Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

[2]Art. 13 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915; artt. 41 e 5 legge 19 agosto 1963, n. 1338.

[3]L'iscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tali norme alcuna liquidazione, per far valere i contributi suddetti alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Il supplemento di pensione spettante ai sensi del citato articolo e' determinato a norma dell'art. 4, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed e' riversibile a favore della famiglia, ue, condo le disposizioni dell'art. 74 del presente testo unico.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art77 · fonte del testo