Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittima.
tolto: Art. 113 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
tolto: L'iscritto che abbia almeno dieci anni di navigazione effettiva, e che cessi di prestare servizio presso le aziende di cui al precedente art. 61 puo' ottenere, purche' ne faccia domanda entro un anno dalla data di cessazione del servizio, che i periodi di lavoro a terra con contribuzione alla "Gestione speciale", gli siano riconosciuti utili, per i 3/5 della loro durata, ai fini previsti dalla "Gestione marittimi". In tal caso non si applicano le disposizioni del successivo art. 79 e 1,80% della riserva matematica risultante nel fondo a capitalizzazione della "Gestione speciale" e' dovuto alla "Gestione marittimi".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art69 · fonte del testo
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