Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Disposizioni riguardanti il personale delle ferrovie dello Stato.
tolto: Legge 23 luglio 1914, n. 712; art. 4 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996.
tolto: Le disposizioni del presente testo unico non si applicano al personale navigante delle ferrovie dello Stato che abbia diritto a pensione a termine della legge 23 luglio 1914, n. 742. Il regolamento stabilisce le norme per il collegamento tra i servizi utili per la pensione a norma del presente testo unico e quelli utili per la pensione a termini della legge per il personale delle ferrovie dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art48 · fonte del testo
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