Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 169 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' vecchiaia e i superstiti.

tolto: Art. 10 legge 25 luglio 1952, n. 915.

tolto: I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti ancorche' l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra. Non potra' tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'iscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di eta' o di inabilita' alla navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 25 del presente testo unico, non possono contemporaneamente contribuire all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il contributo previsto dall'art. 19 del presente testo unico, per le persone di cui al precedente comma e', a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art50 · fonte del testo