Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 169 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' vecchiaia e i superstiti.
tolto: Art. 10 legge 25 luglio 1952, n. 915.
tolto: I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti ancorche' l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra. Non potra' tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'iscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di eta' o di inabilita' alla navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 25 del presente testo unico, non possono contemporaneamente contribuire all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il contributo previsto dall'art. 19 del presente testo unico, per le persone di cui al precedente comma e', a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art50 · fonte del testo
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