[1]Pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952.

[2]Art. 12 legge 12 ottobre 1960 n. 1183.

[3]I periodi di navigazione compiuti dal 1 luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", deceduti anteriormente al 1 agosto 1952, senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, e' stabilita al 1 dicembre 1960. Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione del precedente art. 46, terzo comma.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art51 · fonte del testo