Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Modalita' per il calcolo della pensione.
tolto: Art. 1 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
tolto: Il miglior triennio di contribuzione, al quale debbono essere commisurate le pensioni da liquidare e' determinato:
tolto: a) in relazione alle competenze medie contemplate dalle tabelle allegate alla legge 25 luglio 1952, n. 915, maggiorate del 12%;
tolto: b) oppure, se piu' favorevoli, nei confronti dei marittimi che possono far valere periodi di navigazione posteriori al 31 maggio 1957, sulle competenze in base alle quali si e' effettivamente contribuito, ai sensi delle tabelle in vigore nei periodi in cui la navigazione e' stata compiuta, con la maggiorazione prevista dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915, per le competenze relative a periodi anteriori al 1 agosto 1952.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art38 · fonte del testo
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