Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 294 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Requisiti per il diritto a pensione.
tolto: Art. 21 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 436; art. 8 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 5 legge 25 luglio 1932, n. 915.
tolto: Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:
tolto: a) le persone che possono far valere almeno 20 anni di servizi utili e 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;
tolto: b) le persone che possano far valere 15 anni di servizi utili, di cui uno di effettiva navigazione o di effettiva contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di eta', se uomini, e 55 se donne.
tolto: c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' possano far valere almeno 20 anni di servizio utile oppure almeno 10 a condizione che in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di effettiva contribuzione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o dichiarazione di invalidita' da parte delle Commissioni mediche, di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;
tolto: d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art36 · fonte del testo
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