[1]Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilita' derivante da lesioni o infermita' conseguenti a reati la corresponsione della pensione ai superstiti.

[2]Art. 21 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996.

[3]Non puo' lire del diritto alla pensione prevista dall'articolo 36 (del presente testo unico l'iscritto che sia rimasto inabile allo esercizio della navigazione per lesioni od infermita' incontrate nel commettere reati di cui alla parte terza del Codice della navigazione o per violazione delle leggi sulla pesca. Nel caso previsto dal precedente comma, la moglie ed i figli minorenni della persona che abbia riportato ferite o contratta infermita' per una delle cause suaccennate, o, in mancanza di questi, i genitori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 44 del presente testo unico avranno diritto, fino a quanto vive l'invalido, alla pensione che ad esso sarebbe spettata.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art53 · fonte del testo