[1](Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 1 e 2; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 3°, e R decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art 1).

[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle altre attivita' previste dalla presente legge, promuove e sussidia:

  • a)l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; l'esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;
  • b)la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;
  • c)l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art44 · fonte del testo