[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 2, comma 1°, e art. 26; R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6, comma ultimo).

[2]E' concessa l'esenzione dai dazi doganali per la importazione di pesci secchi, salati e affumicati (esclusi quelli in salamoia), qualora la cattura dei pesci medesimi e la loro lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi nazionali. I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, fino al 6 per cento del capitale investito, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per dieci anni, decorrenti dal 23 marzo 1931. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art43 · fonte del testo