[1](Legge di bilancio, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, capov.).

[2]Per le spese inerenti al funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di L. 1.800.000.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art91 · fonte del testo