[1](Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°).

[2]I regolamenti determineranno: 1° i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse; 2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici; 3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondita' di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie; 4° le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque; 5° le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprieta' nell'esercizio della pesca; 6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo; 7° le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosita' dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo; 8° tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art3 · fonte del testo