[1](Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2°).

[2]((E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando piu' della meta' della larghezza del corso d'acqua o della meta del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro)). Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art7 · fonte del testo