[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°).

[2]((Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescrivera' gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca. Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi e' causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico)). Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art9 · fonte del testo