Art. 7 — Atti non soggetti a registrazione

Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli ((4, 5, 11 e 11-bis)) della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

Testo vigente dal 1 gennaio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1998. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5 tolto: e 11aggiunto: , 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art7 · fonte del testo