Art. 297
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]applicative (articolo 161 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del presente capo. 2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione I.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
