Art. 9 — Disposizioni di attuazione e finali

Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art9 · fonte del testo