Art. 273
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ritenuta d'acconto per i tributi localiaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 273
tolto: Le disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti. Sui due terzi delle somme corrisposte debbono a tal fine essere operate anche le ritenute del 3 per cento e dell'1,50 per cento, rispettivamente a titolo d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie e della relativa addizionale provinciale, nelle ipotesi contemplate dalla lettera a) dell'art. 128, e del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento nelle ipotesi contemplate dalla lettera b) dello stesso articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art273 · fonte del testo
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