Art. 272
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Addizionale a favore degli enti comunali di assistenzaaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 272
tolto: Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, concernenti l'addizionale a favore degli enti comunali di assistenza. Nelle ipotesi contemplate dagli articoli 126, 127, 123 e 143 deve essere operata, oltre alle ritenute ivi previste, anche la ritenuta dell'addizionale di cui al comma precedente, che viene riscossa secondo le norme valevoli per le imposte sulle quali e' applicata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art272 · fonte del testo
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