Art. 274
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agevolazioni previste da leggi speciali
tolto: Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che prevedono riduzioni o esenzioni da imposte regolate nel presente testo unico ovvero regimi speciali di applicazione o tributi sostitutivi delle imposte stesse. Continuano inoltre ad applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonche' nei riguardi delle costruzioni indicate dall'art. 72 del presente testo unico, l'esenzione prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge 11 luglio 1889, n. 6214.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 274
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art274 · fonte del testo
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