[1](Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Il lavoratore che esplica, la sua attivita' presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale. Si intende per attivita' principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno. Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attivita' secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art20 · fonte del testo