(Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115)).

Testo vigente dal 6 novembre 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 1968

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 6 novembre 1968. 30 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni. tolto: Nell'ambito della stessa famiglia non e' ammesso il cumulo degli assegni con la maggiorazione per carichi familiari dell'indennita' di disoccupazione, ma sara' solo corrisposto il piu' favorevole dei due trattamenti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art21 · fonte del testo