[1](Art. 2 C.C. 22 luglio 1938).

[2]Sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli assegni familiari:

  • 1)per le imprese ed agenzie di assicurazione: - i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente;
  • 2)per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette: - gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione;
  • 3)per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini: - gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante;
  • 4)per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito:
  • a)il personale che rivesta la qualita' di socio dell'azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro;
  • b)quello che non dedichi all'azienda la propria attivita', con carattere di assoluta prevalenza;
  • c)quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art71 · fonte del testo