[1](Art. 18 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

[2]Salvo che i fatti costituiscano reato piu' grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico. Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma terzo, 38 comma quinto e 40 del presente testo unico, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art85 · fonte del testo