Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 143 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Fuori che nelle bandite e nelle riserve, e' fatto divieto di detenere starne, pernici rosse, pernici sarde e coturnici vive a chi non ne abbia ottenuto il permesso dal Prefetto, su parere della Commissione venatoria provinciale.

tolto: Chiunque, per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari vivi della detta selvaggina, che non sia stata introdotta dall'estero a scopo di ripopolamento, entro le quarantotto ore deve darne avviso alla Commissione venatoria provinciale, la quale, pagatone eventualmente il valore, provvede nel piu' conveniente modo alla destinazione della selvaggina stessa.

tolto: Il contravventore e' punito colla ammenda da lire 200 a lire 2000 e gli animali vengono sequestrati e consegnati alla Commissione venatoria provinciale, la quale li destinera', in quanto possibile, al ripopolamento.

tolto: Il presente articolo non si applica ai Giardini ed Istituti zoologici, alle Stazioni zootecniche sperimentali, agli Osservatori ornitologici e simili istituzioni.aggiunto: Testo unico-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art38 · fonte del testo