Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 263 parole tolte, 14 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: E sempre proibito uccidere o catturare:
tolto: a) gli stambecchi, i camosci dell'Abruzzo ed i muffloni;
tolto: b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;
tolto: c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli, salvo che per gli animali allevati in riserva, da parte del concessionario o di chi ne sia da lui autorizzato e con permesso del Ministro;
tolto: d) gli orsi durante il torpore invernale e le marmotte durante il letargo;
tolto: e) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, le cicogne ed i cigni;
tolto: f) i rapaci notturni eccettuato il gufo reale; tale disposizione non si applica alla cattura della civetta e del barbagianni destinati a servire da zimbello;
tolto: g) le rondini di qualsiasi specie ed i rondoni;
tolto: h) le femmine degli urogalli e dei fagiani di monte;
tolto: i) i colombi torraiuoli (Columba livia), sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i viaggiatori, gli uni e gli altri anche in luoghi lontani dall'abitato. La proibizione e' estesa ai colombi che sfuggono ai tiri a volo, ma non si applica alla uccisione o cattura di colombi da parte dei loro proprietari, compresi i Comuni.
tolto: Il Ministro puo', su parere della Commissione venatoria centrale, autorizzare la cattura o la uccisione di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nel relativo decreto.
tolto: L'uccisione di orsi nel Parco nazionale dell'Abruzzo rimane regolata dalle speciali disposizioni di legge.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000, e qualora si tratti di selvaggina nobile stanziale da lire 200 a lire 2000.aggiunto: Testo unico-art. 36 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art36 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.