Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nel periodo della chiusura della caccia e' vietato il porto e l'uso di armi da caccia con munizioni spezzate e di ordigni e strumenti per la uccellagione; eccetto che il trasporto di dette armi ed ordigni avvenga per giustificato motivo, o che il fucile sia smontato e chiuso in busta o avvolto in tela.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500.aggiunto: Testo unico-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art37 · fonte del testo
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