Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.
tolto: Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
tolto: E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente, nonche' a quelle che non comprovino la propria identita' mediante esibizione della carta d'identita' o del permesso di porto d'armi.
tolto: Il contravventore e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.aggiunto: Testo unico-art. 54 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art54 · fonte del testo
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