Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Salvo il disposto dell'art. 27 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

tolto: La licenza non puo' essere concessa se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato.

tolto: Questa disposizione non si applica, per gli esplosivi di transito, pei quali e' sufficiente la licenza del Prefetto della Provincia del confine per il quale i prodotti entrano nello Stato.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: Testo unico-art. 53 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art53 · fonte del testo